Il bonus previsto per gli incrementi di costo dell’energia e del gas per il primo e per il secondo trimestre è definito qui. L’estensione per il terzo trimestre è definito qui
Altri due mesi di credito di imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale: lo ha stabilito il decreto Aiuti-ter incrementandone l’intensità di 15 punti e portando così il bonus fino al 40% per i medi di ottobre e novembre 2022. Ampliata anche la platea dei beneficiari attraverso una importante riduzione del requisito di potenza minima disponibile, che passa a 4,5 kW dai 16,5 kW previsti fin qui.
I beneficiari dei bonus energetici avranno tempo fino al 30 settembre 2023 per utilizzare in compensazione gli importi spettanti; in alternativa, potranno cedere i crediti ad altri soggetti che in ogni caso dovranno però sfruttarli entro lo stesso termine. Alla stessa data è spostata anche la scadenza per l’utilizzo dei bonus relativi al terzo trimestre, inizialmente fissata al 31 dicembre 2022.
Imprese non energivore
Fortemente ampliato il bacino dei potenziali fruitori del credito d’imposta per le imprese non energivore, circoscritto, fino al terzo trimestre, a quelle dotate di contatori con potenza pari almeno a 16,5 kW: il perimetro di applicazione viene esteso alle imprese di dimensioni minori, con contatori di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW. Si accede al bonus se il prezzo della componente energetica acquistata nel terzo trimestre 2022, al netto di imposte e sussidi, è in media aumentato più del 30% per kWh rispetto allo stesso periodo del 2019.
Il credito è pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022 (la misura è doppia rispetto al bonus per il trimestre luglio-settembre).
Imprese energivore
Per le imprese a forte consumo di energia come definite dall’articolo 3 del decreto Mise 21 dicembre 2017 il diritto al bonus è legato alla condizione che nel terzo trimestre 2022 abbiano avuto costi per la componente energia elettrica, al netto di imposte e sussidi, mediamente aumentati di oltre il 30% per kWh rispetto allo stesso periodo del 2019, considerati anche eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.
Il credito d’imposta è pari al 40% (non più il 25%, misura riconosciuta per il terzo trimestre) delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata a ottobre e novembre 2022 nonché per l’eventuale energia elettrica prodotta e autoconsumata in questi due mesi.
Imprese non gasivore
Sale al 40% anche il bonus sulla spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici di imprese diverse da quelle gasivore, sempre che il prezzo medio di riferimento relativo al terzo trimestre 2022 abbia subìto un incremento superiore al 30% rispetto allo stesso trimestre del 2019.
Imprese gasivore
Le imprese che operano in uno dei settori indicati nell’allegato 1 al decreto Mite 21 dicembre 2021 e hanno consumato, nel primo trimestre 2022, gas naturale per usi energetici in misura non inferiore al 25% del volume indicato all’articolo 3, comma 1, dello stesso decreto (1 milione di kWh/anno), al netto dei consumi per usi termoelettrici, hanno diritto anch’esse al 40% di credito di imposta, purché il prezzo medio di riferimento del gas relativo al terzo trimestre 2022 è aumentato più del 30% rispetto allo stesso trimestre del 2019; stessa intensità anche per la spesa sostenuta per l’acquisto di gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici.