Ecco come accedere al nuovo regime agevolativo introdotto dal decreto Aiuti: ridotte le percentuali per chi non rispetta le condizioni previste dal decreto Mise
Per il 2022 il credito d’imposta Formazione 4.0 è stato potenziato fino al 70% delle spese ammissibili per le piccole imprese e al 50% per le medie. È quanto prevede il decreto attuativo del Mise che rende operativo il nuovo regime fiscale agevolato previsto nel decreto legge Aiuti (d.l. 50/2022).
Spese ammissibili
Le spese di formazione devono riguardare attività di formazione rivolte al personale dipendente svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber- fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate nei seguenti ambiti: vendite e marketing, informatica, tecniche e tecnologia di produzione.
Sono escluse dall’ agevolazione le spese di formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.
Sono ammesse al contributo:
- Le spese di personale e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali);
- Spese di personale relative ai formatori;
- Costi di esercizio connessi al progetto di formazione, incluse le spese di viaggio, i materiali e le forniture, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature
- Costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione.
Il nuovo regime agevolativo per il 2022
Per i progetti avviati dopo il 18 maggio 2022 si applicano le nuove aliquote:
- 70% per piccole imprese
- 50% per le medie imprese
Resta invariata l’aliquota del 30% per le grandi imprese.
La condizione per l’accesso al nuovo regime è il rispetto di quanto previsto nel decreto Mise firmato dal ministro il 1° luglio, ovvero che:
- La formazione sia erogata da un «soggetto qualificato esterno» quale è il Centro studi Artemide;
- L’azienda deve verificare il livello iniziale di competenze di base e specifiche dei destinatari delle attività formative nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale dei processi aziendali «attraverso la somministrazione, su apposita piattaforma informatica, di un questionario standardizzato, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto direttoriale del Mise» che sarà emanato entro fine mese;
- Il test servirà all’ente di formazione per stabilire «il contenuto e la durata delle attività formative di base e specifiche del progetto più adeguate alla singola impresa e ai destinatari, applicando i moduli e i sotto moduli relativi alle diverse tecnologie abilitanti» che saranno indicati nel decreto direttoriale;
- Le attività formative di base e specifiche dovranno avere una durata complessiva non inferiore a 24 ore;
- Al termine delle attività formative l’azienda dovrà somministrare un test finale secondo i criteri e le modalità che saranno indicate nel decreto direttoriale e l’ente formatore dovrà attestare «l’acquisizione o il consolidamento delle competenze nelle tecnologie oggetto del corso di formazione».
Restano confermati gli ulteriori obblighi documentali e dichiarativi previsti dal decreto ministeriale 4 maggio 2018.
Le attività formative «possono essere svolte, in tutto o in parte, anche in modalità “e-learning”» a condizione che siano previste «specifiche modalità per il controllo dell’effettiva e continuativa partecipazione del personale dipendente alle attività» e per la «verifica dei risultati raggiunti».
Anche dopo il 18 maggio l’azienda può avviare corsi di formazione 4.0 con le modalità previgenti e quindi non tenendo conto delle condizioni stabilite dal decreto Mise, ma in questo caso le aliquote agevolative saranno ridotte:
- dal 50% al 40% per le piccole imprese
- dal 40% al 30% per le medie imprese.
Per le attività avviate prima della entrata in vigore del decreto Aiuti valgono le condizioni stabilite dal regime agevolativo precedente e le relative aliquote.
Nessuna modifica è stata introdotta alla possibilità di accedere al credito di imposta nella misura del 60%, indipendentemente dalla dimensione dell’azienda relativamente al costo del personale dipendente svantaggiato ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.
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Un commento su “Formazione 4.0: il nuovo credito di imposta al 70% per le attività del 2022”